VOTO DOMICILIARE PER GLI ELETTORI AFFETTI DA GRAVISSIME INFERMITA’12/04/2013AVVISO>> Gli elettori affetti da gravissime infermità (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n° 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n° 22, modificato dalla legge 7 maggio 2009, n° 46), tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n° 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedire l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto domiciliare. L’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, e di copia della tessera elettorale personale, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 16 aprile e lunedì 6 maggio 2013.