Natura dell’Intervento
L’intervento mira a sostenere la persona e la sua famiglia garantendo l’acquisizione di servizi professionali di assistenza domiciliare e l’attività di cura del caregiverfamiliare (ad eccezione del livello assistenziale dimissioni protette per il quale è previsto unicamente l’acquisizione di servizi professionali di assistenza domiciliare).
Si tratta di misure omogenee volte entrambe a favorire la permanenza nel proprio domicilio di persone in situazione grave di non autosufficienza che necessitano di un livello assistenziale molto elevato.
L’importo effettivo del contributo si determina in base alla situazione economica del beneficiario, calcolata sull’ISEE socio-sanitario in corso di validità.
Livelli Assistenziali
Possono beneficiare dei progetti personalizzati esclusivamente le persone che necessitano di un livello di intensità assistenziale identificati secondo 5 livelli assistenziali precisi:
I servizi professionali di assistenza domiciliare del progetto dovranno essereerogati da personale in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nei registri delle/degli assistenti familiari istituiti presso gli Ambiti PLUS;
b) qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, se dedicato esclusivamente all’assistenza diretta della persona, o di Operatore socio-sanitario;
c) frequenza, con esito positivo, di un corso di formazione professionale teorico-pratico, relativo all'area dell'assistenza alla persona;
d) possesso di una esperienza lavorativa di almeno sei mesi nel campo della cura domiciliare alla persona con regolare assunzione documentata.
L’intervento può anche prevedere l’acquisizione di interventi di sostegno psico-socio-educativo, di servizi di sollievo per la sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia e maternità e le emergenze temporanee diurne e notturne e per l’acquisizione di servizi di supporto come l’assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l'espletamento degli adempimenti.
È anche ammessa la fornitura diretta di cura da parte di caregiver familiare per l’intero importo previsto per il Livello Base A, per una quota non superiore al 50% dell’importo previsto per il Livello Base B e per una quota non superiore ad un terzo del solo contributo ordinario per i Livelli Primo, Secondo e Terzo.
I nuovi progetti “Ritornare a casa PLUS”, compresi i mutamenti di livello, potranno essere attivati dall’ente gestore dell’ambito PLUS solo a seguito dell’accertamento dell’effettiva sussistenza delle risorse nel proprio bilancio e a seguito del parere positivo dell’unità di valutazione multidimensionale del distretto/area socio sanitario competente per territorio.
I Livelli Assistenziali non sono tra loro cumulabili. L’accesso ad un Livello Assistenziale superiore comporta la cessazione del Livello Assistenziale inferiore.
Livello Assistenziale Dimissioni Protette
Destinato alle persone anziane non autosufficienti e/o in condizioni di fragilità o persone infrasessantacinquenni ad esse assimilabili, non supportate da una rete formale o informale adeguata, costante e continuata, in dimissioni protette da un contesto sanitario per la prosecuzione delle cure a domicilio. Si tratta, nello specifico, di un intervento volto a sostenere il passaggio dall’ambiente ospedaliero o similare ad un ambiente di cura di tipo familiare, favorendo il rientro delle persone in dimissioni protette presso la propria abitazione di residenza, ovvero, per le persone senza dimora, presso strutture di accoglienza. Per la realizzazione del livello assistenziale dimissioni protette, della durata massima di trenta giorni, è previsto un contributo regionale fino a un massimo di € 1.500 attivabile una sola volta nel corso dell’annualità e comunque nei limiti delle risorse del Fondo nazionale delle politiche sociali appositamente dedicate. L’intervento deve integrare le prestazioni sociali già garantite nel progetto di assistenza individuale definito al momento delle dimissioni ospedaliere, prevedendo ulteriori interventi di assistenza domiciliare presso l’abitazione di residenza o presso strutture di accoglienza per le persone senza dimora.
Il progetto personalizzato è predisposto dalle Unità di Valutazione Territoriale (UVT) dell’Aziende del SSR competente per territorio in sinergia con l’organo di valutazione multidimensionale della struttura sanitaria che dispone e certifica le dimissioni protette. Il Livello Assistenziale Dimissioni protette è compatibile con l’intervento Piani personalizzati ai sensi della Legge n. 162/1998.
Livello Assistenziale Base A
E’ destinato a persone in condizione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992 che non hanno accesso alle strutture residenziali e semi-residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali comprovata da idonea documentazione. Si tratta nello specifico di persone già inserite, o in procinto di esserlo, a seguito di valutazione in UVT, in percorsi di cura all’interno di strutture residenziali o Centri Diurni Integrati o Centri Diurni a valenza socio riabilitativa, che hanno dovuto interrompere, o non hanno potuto effettuare, l’inserimento a causa dell’emergenza Covid.
Per la realizzazione del progetto personalizzato di livello base A è previsto un contributo regionale fino a un massimo di € 4.800,00, in caso di attivazione per 12 mensilità, a favore delle persone che non beneficiano di un piano personalizzato ai sensi della Legge 162/98 ovvero di persone ultrasessantacinquenni beneficiarie di piani personalizzati Legge 162/98 con punteggio nella scheda salute superiore a 40.
È ammissibile l’attività di cura da parte del caregiver familiare per l’intero contributo concesso.
Il finanziamento riconoscibile per il progetto deve essere rapportato al bisogno assistenziale rilevato e alla situazione economica del beneficiario in ragione delle soglie ISEE socio sanitario di cui al DPCM n. 159 del 05.12.2013.
Livello Assistenziale Base B
E’ destinato a persone in condizioni di disabilità gravissima, di cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016, beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n.18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159 del 2013 e per le quali si sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10;
b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)>=4;
d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala MedicalResearch Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall’epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8;
i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.
In riferimento alla lettera i) si intendono in condizioni di dipendenza vitale le persone che hanno compromissioni in uno dei domini “motricità” e “stato di coscienza” e in almeno uno dei domini “respirazione” e “nutrizione”, come previsto dall’allegato 2 del DM del 26 settembre 2016, accertati secondo le scale e i punteggi di seguito riportati:
? grave compromissione della funzione respiratoria. Deve essere indicata nella scala CIRS con punteggio pari almeno a 4 nell’ITEM “Apparato respiratorio” oltre alla descrizione del quadro clinico rilevato (Coma in respiro spontaneo, presenza di ventilazione assistita invasiva o non invasiva maggiore o uguale a 16 h o tracheotomia in respiro spontaneo);
? grave compromissione della funzione nutrizionale. Deve essere indicata nella scala CIRS con punteggio pari almeno a 4 nell’ITEM “Apparato digerente tratto superiore” oltre alla descrizione del quadro clinico rilevato (tramite alimentazione artificiale: sondino naso gastrico, gastrostomia, parenterale attraverso catetere venoso centrale);
? grave compromissione dello stato di coscienza. Deve essere indicata nella scala CIRS con punteggio pari almeno a 4 nell’ITEM “Patologie del sistema nervoso” oltre alla descrizione del quadro clinico rilevato (stato di minima coscienza, stato neurovegetativo persistente, non sono da includere le demenze);
? grave compromissione della funzione motoria. Scala Barthel INDEX (0-100) Il punteggio rilevato deve essere ricompreso tra 0 e 5.
Per la realizzazione del progetto personalizzato di Livello Assistenziale Base B è previsto un contributo regionale fino a un massimo di € 7.200,00, in caso di attivazione per 12 mensilità, a favore delle persone che non beneficiano di un piano personalizzato L. n. 162/1998 ovvero di persone ultrasessantacinquenni beneficiarie di piani personalizzati Legge n. 162/1998 con punteggio nella scheda salute superiore a 40.
Al fine di assicurare alle persone non autosufficienti un’efficace risposta assistenziale, l’assegnazione del finanziamento deve essere destinato all’acquisto di servizi alla persona erogati da personale in possesso dei requisiti di cui sopra. La contrattualizzazione del personale deve avvenire in conformità a quanto previsto dai vigenti contratti collettivi per l’assistenza alle persone non autosufficienti. È ammissibile l’attività di cura da parte del caregiver familiare per una quota non superiore al 50% del contributo concesso.
Il finanziamento riconoscibile per il progetto deve essere rapportato al bisogno assistenziale rilevato e alla situazione economica del beneficiario in ragione delle soglie ISEE socio sanitario di cui al DPCM n. 159 del 5.12.2013.
Livello Assistenziale Primo – Contributo ordinario
E’ destinato a persone non autosufficienti con totale perdita di autonomia, beneficiarie dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n.18 o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159 del 2013, per le quali siano state attivate o siano in corso di attivazione le cure domiciliari integrate o le cure palliative domiciliari, che necessitano di un livello assistenziale molto elevato per compiere tutte le attività quotidiane e di interventi di natura sociale e sanitari (medici e infermieristici) effettuabili a domicilio e che si trovano in una o più delle seguenti condizioni:
a) che a seguito di una malattia neoplastica si trovino nella fase terminale, clinicamente documentabile, della vita. La documentazione clinica rilasciata da specialista pubblico o convenzionato (oncologo) deve riportare il quadro clinico dettagliato sullo stato della malattia e sullo stato clinico del paziente e deve essere corredata della scala Karnofsky con punteggio uguale o inferiore a 30;
b) con grave stato di demenza valutato sulla base della scala CDRs con punteggio 5. La documentazione clinica deve essere rilasciata da specialista pubblico o convenzionato (neurologo, geriatra, ecc.) deve riportare il quadro clinico dettagliato dal quale si evince che il paziente è completamente incapace di comunicare, in stato vegetativo, allettato, incontinente.
La relazione deve rappresentare la presenza di tutte le suddette condizioni ed essere inoltre corredata dalla scheda CDRs con punteggio pari a 5;
c) con patologie non reversibili (degenerative e non degenerative con altissimo grado di disabilità). La valutazione della gravità della disabilità, indipendentemente dalla patologia, deve essere effettuata tramite l’utilizzo della tabella adottata con DGR n. 32/76 del 24.07.2012 denominata “Valutazione del grado di disabilità nelle malattie neurologiche ad interessamento neuromuscolare”. Nella scala di valutazione “Valutazione del grado di disabilità nelle malattie neurologiche ad interessamento neuromuscolare” devono essere individuati almeno 2 ITEM nello stadio D (di cui 1 nel campo della motricità e 1 nel campo dell’alimentazione) e 3 ITEM nello stadio C. Con riferimento alle patologie SLA/SMA, differentemente, nella scala di valutazione sopra citata devono essere valorizzati almeno 1 ITEM nello stadio D (in uno dei due campi della motricità o nel campo dell’alimentazione) e almeno 2 ITEM nello stadio C di cui 1 nel campo della “Respirazione”. Con riferimento alla patologia Sclerosi multipla la scala di valutazione da utilizzare è individuata nella EDSS (Expanded Disability Status Scale) che deve riportare un punteggio uguale o maggiore di 9. La scala deve essere accompagnata dalla descrizione clinica redatta da specialista pubblico o convenzionato;
d) con patologie ad andamento cronico degenerativo con pluripatologia valutate sulla base della scala CIRS a 14 item, con indice di severità uguale a 3 di cui la patologia principale con punteggio pari a 5. Il punteggio della scheda CIRS deve essere accompagnato dalla descrizione clinica per ciascun ITEM preso in esame e da documentazione clinica relativa alla patologia principale rilasciata da specialista di struttura pubblica o convenzionata. Il punteggio graduato da 1 a 5, utilizzando la scala CIRS di cui alla DGR n.13/7 del 31.05.2015, deve essere definito tenendo in considerazione le regole generali di valutazione della gravità declinate nel “Manuale di linee guida per la valutazione della scala di comorbilità ANQ, versione 10/2013. La scheda CIRS può essere redatta dallo specialista della patologia principale, dal MMG o dall’UVT.
Per la realizzazione del progetto personalizzato del Livello Assistenziale Primo è previsto:
? un contributo regionale ordinario fino a un massimo di €16.000,00 in caso di attivazione per 12 mensilità e un cofinanziamento comunale pari al 25% del finanziamento regionale. In assenza di cofinanziamento comunale il progetto dovrà essere attivato per la sola parte finanziata dal contributo regionale.
Al fine di assicurare alle persone non autosufficienti un’efficace risposta assistenziale, l’assegnazione del finanziamento deve essere destina all’acquisto di servizi alla persona erogati da personale in possesso dei requisiti previsti nell’art 2 delle Linee di Indirizzo allegate alla D.G.R 63/12 del 11.12.2020. La contrattualizzazione del personale deve avvenire in conformità a quanto previsto dai vigenti contratti collettivi per l’assistenza alle persone non autosufficienti. E’ammissibile l’attività di cura da parte del caregiver familiare per una quota non superiore ad un terzo del contributo concesso.
Il finanziamento riconoscibile per il progetto deve essere rapportato al bisogno assistenziale rilevato e alla situazione economica del beneficiario in ragione delle soglie ISEE socio sanitario di cui al DPCM n.159 del 5.12.2013.
Livello Assistenziale Secondo – contributo potenziamento con due funzioni vitali compromesse
E’ rivolto a persone che presentano le condizioni previste per l’accesso al Livello Assistenziale Primo e necessità assistenziali sulle 16h, con monitoraggio di carattere socio sanitario intenso. Le persone devono avere almeno due funzioni vitali compromesse, secondo i punteggi di seguito riportati:
a) Grave compromissione della funzione respiratoria. Deve essere indicata nella scala CIRS con punteggio pari almeno a 4 nell’ITEM “Apparato respiratorio” oltre alla descrizione del quadro clinico rilevato (Coma in respiro spontaneo, presenza di ventilazione assistita invasiva o non invasiva maggiore o uguale a 16 h o tracheotomia in respiro spontaneo);
b) Grave compromissione della funzione nutrizionale. Deve essere indicata nella scala CIRS con punteggio pari almeno a 4 nell’ITEM “Apparato digerente tratto superiore” oltre alla descrizione del quadro clinico rilevato (tramite alimentazione artificiale: sondino naso gastrico, gastrostomia, parenterale attraverso catetere venoso centrale);
c) Grave compromissione dello Stato di coscienza. Deve essere indicata nella scala CIRS con punteggio pari almeno a 4 nell’ITEM “Patologie del sistema nervoso” oltre alla descrizione del quadro clinico rilevato (stato di minima coscienza, stato neurovegetativo persistente, non sono da includere le demenze);
d) Grave compromissione della funzione motoria. Scala Barthel INDEX (0-100) Il punteggio rilevato deve essere ricompreso tra 0 e 5.
Per la realizzazione del progetto personalizzato di secondo livello è previsto:
? Un contributo regionale ordinario fino ad un massimo di € 16.000,00 in caso di attivazione per 12 mensilità e un cofinanziamento comunale pari al 25% del finanziamento regionale. In assenza di cofinanziamento comunale il progetto dovrà essere attivato per la sola parte finanziata dal contributo regionale;
? Un contributo regionale per il potenziamento dell’assistenza fino a un massimo di € 9.000 per 12 mensilità.
Al fine di assicurare alle persone non autosufficienti un’efficace risposta assistenziale, l’assegnazione del finanziamento deve essere destina all’acquisto di servizi alla persona erogati da personale in possesso dei requisiti previsti dall’art.2delle Linee di Indirizzo allegate alla D.G.R 63/12 del 11.12.2020. La contrattualizzazione del personale deve avvenire in conformità a quanto previsto dai vigenti contratti collettivi per l’assistenza alle persone non autosufficienti.
È ammissibile l’attività di cura da parte del caregiver familiare per una quota non superiore ad un terzo del solo contributo ordinario concesso.
I suddetti finanziamenti devono essere rapportati al bisogno assistenziale rilevato e alla situazione economica del beneficiario misurata in ragione delle soglie di ISEE socio sanitario, di cui al DPCM n. 159 del 5.12.2013.
Livello Assistenziale Terzo – potenziamento con tre funzioni vitali compromesse
Si riferisce a persone che presentano le condizioni previste per l’accesso al Livello Assistenziale Primo e necessità assistenziali sulle 24h con monitoraggio di carattere socio sanitario intenso. Inoltre tali persone devono avere almeno tre funzioni vitali compromesse, di cui una relativa alla funzione respiratoria secondo i punteggi di seguito riportati:
a) Grave compromissione della funzione respiratoria. Deve essere indicata nella scala CIRS punteggio pari a 5 nell’ITEM “Apparato Respiratorio” la descrizione del quadro clinico rilevato e dichiarazione della presenza di ventilazione assistita a permanenza h 24;
b) Grave compromissione della funzione nutrizionale. Deve essere indicata nella scala CIRS punteggio pari a 5 nell’ITEM “Apparato Digerente Tratto Superiore” la descrizione del quadro clinico rilevato con presenza di PEG o nutrizione parenterale permanente;
c) Grave compromissione dello Stato di coscienza. Deve essere indicata nella scala CIRS punteggio pari a 5 nell’ITEM “Patologie del Sistema Nervoso” la descrizione del quadro clinico rilevato (stato di minima coscienza, stato neurovegetativo persistente, non sono da includere le demenze);
d) Grave compromissione della funzione motoria Scala Barthel INDEX (0-100) valore = 0.
Per la realizzazione del progetto personalizzato 3°livello è previsto:
? Un contributo regionale ordinario fino ad un massimo di € 16.000,00 in caso di attivazione per 12 mensilità e un cofinanziamento comunale pari al 25% del finanziamento regionale. In assenza di cofinanziamento comunale il progetto dovrà essere attivato per la sola parte finanziata dal contributo regionale;
? Un contributo regionale per il potenziamento dell’assistenza fino a un massimo di € 27.000 per 12 mensilità.
Al fine di assicurare alle persone non autosufficienti un’efficace risposta assistenziale, l’assegnazione del finanziamento deve essere destina all’acquisto di servizi alla persona erogati da personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 delle Linee di Indirizzo allegate alla D.G.R 63/12 del 11.12.2020. La contrattualizzazione del personale deve avvenire in conformità a quanto previsto dai vigenti contratti collettivi per l’assistenza alle persone non autosufficienti.
È ammissibile l’attività di cura da parte del caregiver familiare per una quota non superiore ad un terzo del solo contributo ordinario concesso.
I suddetti finanziamenti devono essere rapportati al bisogno assistenziale rilevato e alla situazione economica del beneficiario misurata in ragione delle seguenti soglie di ISEE socio sanitario, di cui al DPCM n. 159 del 5.12.2013.
Attuazione dell’Intervento
L’intervento “Ritornare a casa PLUS” è gestito dagli enti gestori degli ambiti PLUS, che ricevono le relative risorse dalla Regione, e dai Comuni che fanno parte dei singoli ambiti territoriali.
Gli enti gestori degli ambiti PLUS trasferiscono tempestivamente ai Comuni le risorse necessarie per il pagamento delle quote ai singoli beneficiari.
Valutazione multidimensionale
La valutazione multidimensionale costituisce requisito fondamentale per garantire il rispetto del principio di equità nell’accesso ai servizi e una risposta appropriata ai bisogni manifestati, garantendo l’integrazione delle prestazioni sociali e sanitarie. Al fine di adottare una metodologia uniforme su tutto il territorio regionale nelle modalità di valutazione dei progetti del programma “Ritornare a casa” è necessario effettuare la valutazione multidimensionale attraverso le specifiche scale di valutazione riportate per ogni singola condizione. In presenza di una richiesta di passaggio di livello sarà necessario procedere ad una nuova valutazione da parte delle Unità di Valutazione Territoriale;
In caso di ricovero in strutture ospedaliere, residenziali o hospice per un periodo fino a 30 giorni, gli interventi verranno sospesi per essere ripristinati con il rientro a domicilio. In caso di sospensione per un periodo superiore a 30 giorni si dovrà procedere a nuova valutazione e alla eventuale riattivazione del progetto.
Elaborazione del progetto personalizzato
Il progetto personalizzato è predisposto dalle Unità di Valutazione Territoriale (UVT) dell’Aziende del SSR competente per territorio, con la presenza dell’assistente sociale del comune di residenza in qualità di componente dell’UVT, e dal diretto interessato (ovvero in caso di impossibilità da altra figura di riferimento). Nel progetto devono essere definiti gli obiettivi prioritari da raggiungere al fine assicurare il miglioramento del grado di autonomia e della qualità della vita della persona rispetto alle seguenti dimensioni: igiene della persona e degli ambienti di vita; svolgimento delle attività di vita quotidiana; promozione della vita di relazione.
Il progetto dovrà inoltre prevedere espressamente le modalità di verifica dell’assistenza da parte del servizio sociale comunale e del raggiungimento degli obiettivi predefiniti.
Il progetto si configura pertanto quale “patto assistenziale” che sancisce l’intesa assistenziale-terapeutica tra la persona interessata, la famiglia e gli operatori sociali e sanitari.
Per il livello assistenziale dimissioni protette Il progetto personalizzato è predisposto dalle Unità di Valutazione Territoriale (UVT) dell’Aziende del SSR competente per territorio in sinergia con l’organo di valutazione multidimensionale della struttura sanitaria che dispone e certifica le dimissioni protette.
Caregiver familiare
Per caregiver familiare si deve intendere “la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18”, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”.
Il sostegno economico al caregiver familiare deve essere previsto espressamente nel progetto e deve essere erogato come corrispettivo di un carico assistenziale effettivamente sostenuto.
Le ore di assistenza domiciliare e l’attività di cura resa dal caregiver devono essere espressamente riportate nel progetto personalizzato.
Attuazione dell’intervento
L’attuazione dell’intervento “Ritornare a casa PLUS” prevede, nei limiti degli stanziamenti in bilancio, prioritariamente il rinnovo dei progetti “Ritornare a casa” attivi rispettivamente al 31 dicembre di ciascuna annualità. Assicurato il rinnovo dei progetti, le risorse trasferite e disponibili dovranno essere utilizzate per l’attivazione delle nuove progettualità “Ritornare a casa PLUS” e per i mutamenti di Livello Assistenziale. L’intervento “Ritornare a casa PLUS” è gestito dal PLUS21, che riceve le relative risorse dalla Regione e dai Comuni che fanno parte dell’ambito.
Il PLUS21 trasferisce le risorse necessarie per il finanziamento dei singoli progetti, monitora costantemente l’andamento della spesa e dispone l’attivazione delle nuove progettualità secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Rinnovi
Tutti i progetti in corso dovranno comunque essere rivalutati annualmente relativamente alla situazione economica del beneficiario sulla base delle attestazioni ISEE.
L’obbligo della valutazione in U.V.T. permane per i soli mutamenti di livello.
Nuovi progetti
La richiesta di predisposizione del progetto “Ritornare a casa PLUS”, corredata dalla relativa certificazione sanitaria, deve essere presentata utilizzando la modulistica allegata.
La domanda può essere inoltrata dal destinatario del progetto, da un suo delegato, dal tutore o amministratore di sostegno, al Comune di residenza o punto unico di accesso che la trasmette a sua volta all’ente gestore dell’Ambito PLUS.
Il PLUS, dopo aver accertato la copertura finanziaria per l’attivazione delle nuove progettualità secondo l’ordine cronologico di arrivo, trasmette le richieste alle Unità di Valutazione Territoriale (UVT) della ASSL di competenza per il territorio del Plus 21 per la valutazione delle condizioni sociosanitarie rispetto ai criteri fissati dalla RAS nelle linee d’indirizzo. L’unità di Valutazione Territoriale (UVT), in caso di valutazione positiva, approva il progetto e individua il livello di intensità assistenziale più adeguato, che dovrà essere riconducibile ai livelli assistenziali descritti, e ne dà comunicazione al Comune di residenza e all’ente gestore dell’Ambito PLUS per la sua attivazione. Nel caso di non approvazione, l’UVT dovrà darne comunicazione, motivando il diniego, al Comune di residenza e all’ente gestore dell’Ambito PLUS che provvederanno a darne comunicazione scritta al richiedente. Nel caso di attivazione nel corso dell’anno, i nuovi progetti dovranno coprire un arco temporale di almeno un mese.
Alla richiesta devono essere allegati:
- Per il Livello Assistenziale Dimissioni Protette:
1) certificazione di dimissioni protette rilasciata da struttura sanitaria attestante la condizione di persone anziana non autosufficiente e/o in condizioni di fragilità o di persona infrasessantacinquenne ad essa assimilabile, non supportata da una rete formale o informale adeguata, costante e continuata, per la prosecuzione delle cure a domicilio;
2) attestazione ISEE socio - sanitario.
- Per il Livello Assistenziale Base A:
1) idonea documentazione attestante l’impossibilità di accedere alle strutture residenziali e semiresidenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali e copia del verbale di persone già inserite, o in procinto di esserlo, a seguito di valutazione in UVT, in percorsi di cura all’interno di strutture residenziali o Centri Diurni Integrati o Centri Diurni a valenza socio riabilitativa, che hanno dovuto interrompere, o non hanno potuto effettuare, l’inserimento a causa dell’emergenza Covid;
2) verbale di riconoscimento della disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, oppure verbale di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o altra certificazione di cui all’allegato 3 del DPCM n. 159 del 2013. Per l’attivazione del progetto è necessaria l’acquisizione dell’accertamento provvisorio che produce i suoi effetti fino all’emanazione dell’accertamento definitivo.
Per tutti gli altri livelli:
1) verbale di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o altra certificazione di cui all’allegato 3 del DPCM n.159 del 2013. Se al momento della presentazione della domanda l’interessato non ha ancora ricevuto il verbale che attesti il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, la relativa domanda può essere presentata con riserva di integrazione;
2) certificazione medica specialistica di struttura pubblica o privata accreditata e convenzionata che dimostri una delle condizioni sanitarie (schede ministeriali e regionali in ragione delle patologie e condizione di accesso). Qualora difficoltà organizzative dei servizi territoriali rendessero impossibile o estremamente gravoso l’ottenimento della certificazione della condizione di disabilità gravissima da parte di specialisti di struttura pubblica o privata accreditata, la relativa certificazione può essere resa da specialisti nell’esercizio della libera professione;
3) per il Livello Assistenziale Base A e il Livello Assistenziale Base B dichiarazione di non essere beneficiari di un piano personalizzato Legge n. 162/1998 ovvero di essere beneficiari ultrasessantacinquenni di piani personalizzati Legge n. 162/1998 con punteggio nella scheda salute superiore a 40;
4) per il Livello Assistenziale Primo, Secondo e Terzo dichiarazione di non essere beneficiari di un piano personalizzato Legge n. 162/1998;
5) attestazione ISEE socio sanitario, di cui al DPCM n. 159 del 5.12.2013
Costi
Gratuito.
Normativa di riferimento
Per saperne di più, si prega di contattare l’Ufficio dei Servizi Sociali e/o consultare la seguente documentazione: