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D.P.R. 16-4-2013 n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 giugno 2013, n. 129. |
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (1).
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 giugno 2013, n. 129.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Visto, in particolare, l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede l'emanazione di un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 7 febbraio 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 febbraio 2013;
Ritenuto di non poter accogliere le seguenti osservazioni contenute nel citato parere del Consiglio di Stato con le quali si chiede: di estendere, all'articolo 2, l'ambito soggettivo di applicazione del presente Codice a tutti i pubblici dipendenti, in considerazione del fatto che l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012, trova applicazione soltanto ai pubblici dipendenti il cui rapporto di lavoro è regolato contrattualmente; di prevedere, all'articolo 5, la valutazione, da parte dell'amministrazione, della compatibilità dell'adesione o dell'appartenenza del dipendente ad associazioni o ad organizzazioni, in quanto, assolto l'obbligo di comunicazione da parte del dipendente, l'amministrazione non appare legittimata, in via preventiva e generale, a sindacare la scelta associativa; di estendere l'obbligo di informazione di cui all'articolo 6, comma 1, ai rapporti di collaborazione non retribuiti, in considerazione del fatto che la finalità della norma è quella di far emergere solo i rapporti intrattenuti dal dipendente con soggetti esterni che abbiano risvolti di carattere economico; di eliminare, all'articolo 15, comma 2, il passaggio, agli uffici di disciplina, anche delle funzioni dei comitati o uffici etici, in quanto uffici non più previsti dalla vigente normativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2013;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1 Disposizioni di carattere generale
1. Il presente codice
di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini
dell'articolo 54
del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà,
imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad
osservare.
2. Le previsioni del
presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento
adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54,
comma 5, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001.
Art. 2 Ambito di applicazione
1. Il presente codice
si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1,
comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro è
disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo
decreto.
2. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 54,
comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le norme contenute nel presente
codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di
personale di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001,
in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
3. Le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli
obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o
consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi
titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta
collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori
a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano
opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei
contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi,
le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o
decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal
presente codice.
4. Le disposizioni del
presente codice si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli
statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in materia di
organizzazione e contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei
loro enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo
territorio.
Art. 3 Principi generali
1. Il dipendente
osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e
conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità
dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto
della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o
dei poteri di cui è titolare.
2. Il dipendente
rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede,
proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in
posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di
interessi.
3. Il dipendente non
usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita
situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei
compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di
interesse generale per le quali sono stati conferiti.
4. Il dipendente
esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima
economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini
dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di
contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.
5. Nei rapporti con i
destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità
di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni
arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione
amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità,
origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo,
convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale,
disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su
altri diversi fattori.
6. Il dipendente
dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre
pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle
informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della
normativa vigente.
Art. 4 Regali, compensi e altre utilità
1. Il dipendente non
chiede, nè sollecita, per sè o per altri, regali o altre utilità.
2. Il dipendente non
accetta, per sè o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di
modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di
cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso,
indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il
dipendente non chiede, per sè o per altri, regali o altre utilità, neanche di
modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto
del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o
attività inerenti all'ufficio, nè da soggetti nei cui confronti è o sta per
essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie
dell'ufficio ricoperto.
3. Il dipendente non
accetta, per sè o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o
indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il
dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un
proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.
4. I regali e le altre
utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a
cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a
disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a
fini istituzionali.
5. Ai fini del
presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono
quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto
forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole
amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione
della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e
alla tipologia delle mansioni.
6. Il dipendente non
accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano
avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni
o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.
7. Al fine di
preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile
dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.
Art. 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
1. Nel rispetto della
disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica
tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione
o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro
carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo
svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica
all'adesione a partiti politici o a sindacati.
2. Il pubblico
dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od
organizzazioni, nè esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o
prospettando svantaggi di carriera.
Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse
1. Fermi restando gli
obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto
dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di
tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in
qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre
anni, precisando:
2. Il dipendente si
astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali,
del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il
conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali,
come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche,
sindacali o dei superiori gerarchici.
Art. 7 Obbligo di astensione
1. Il dipendente si
astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo
grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia
rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con
cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di
credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia
tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o
gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano
gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile
dell'ufficio di appartenenza.
Art. 8 Prevenzione della corruzione
1. Il dipendente
rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti
nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni
contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua
collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo
restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio
superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di
cui sia venuto a conoscenza.
Art. 9 Trasparenza e tracciabilità
1. Il dipendente
assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle
pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando
la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati
sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
2. La tracciabilità
dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi,
garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni
momento la replicabilità.
Art. 10 Comportamento nei rapporti privati
1. Nei rapporti
privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali
nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, nè menziona la
posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli
spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine
dell'amministrazione.
Art. 11 Comportamento in servizio
1. Fermo restando il
rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo
giustificato motivo, non ritarda nè adotta comportamenti tali da far ricadere su
altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria
spettanza.
2. Il dipendente
utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto
delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti
collettivi.
3. Il dipendente
utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e
i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti
dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto
dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti
d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi
d'ufficio.
Art. 12 Rapporti con il pubblico
1. Il dipendente in
rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo
visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione
dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in
considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio,
correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a
chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più
completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione
rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio
competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme
sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine
al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la
responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella
trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di
servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine
cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni
generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde
senza ritardo ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di
esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali,
il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti
dell'amministrazione.
3. Il dipendente che
svolge la sua attività lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al
pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati
dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera
al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la
scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di
prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
4. Il dipendente non
assume impegni nè anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui
inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e
notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi,
nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di
accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche
dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di
atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle
norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria
amministrazione.
5. Il dipendente
osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento
dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni,
atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle
disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che
ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere
in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la
stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima
amministrazione.
Art. 13 Disposizioni particolari per i dirigenti
1. Ferma restando
l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente
articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi
dell'articolo 19,
comma 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110
del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni
equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle
autorità politiche, nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa
negli enti privi di dirigenza.
2. Il dirigente svolge
con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento
dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento
organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.
3. Il dirigente, prima
di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni
azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di
interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini
entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche,
professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio
che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività
inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria
situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti
all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.
4. Il dirigente assume
atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e
imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari
dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate
al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in
nessun caso, per esigenze personali.
5. Il dirigente cura,
compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella
struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e
rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione
delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale,
all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di
condizioni personali.
6. Il dirigente
assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del
carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della
professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli
incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile,
secondo criteri di rotazione.
7. Il dirigente svolge
la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con
imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.
8. Il dirigente
intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di
un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare,
ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando
ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva
denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per
le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da
parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il
segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento
disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis
del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
9. Il dirigente, nei
limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto
all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi.
Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine
di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.
Art. 14 Contratti ed altri atti negoziali
1. Nella conclusione
di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto
dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il
dipendente non ricorre a mediazione di terzi, nè corrisponde o promette ad
alcuno utilità a titolo di intermediazione, nè per facilitare o aver facilitato
la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai
casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di
intermediazione professionale.
2. Il dipendente non
conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura,
servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato
contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad
eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel
caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura,
servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente
abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio
precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed
alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto
di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.
3. Il dipendente che
conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad
eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con
persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio
precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed
assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il
dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni
di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il
dirigente apicale responsabile della gestione del personale.
5. Il dipendente che
riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle
quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato
dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di
regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.
Art. 15 Vigilanza, monitoraggio e attività formative
1. Ai sensi
dell'articolo 54,
comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del
presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole
amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di
controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.
2. Ai fini
dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le
amministrazioni si avvalgono dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai
sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165
del 2001 che svolge, altresì, le funzioni dei comitati o uffici etici
eventualmente già istituiti.
3. Le attività svolte
ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si
conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della
corruzione adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, della legge
6 novembre 2012, n. 190. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle
funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto
legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di
comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei
codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e
sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis
del decreto
legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della
corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento
nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi
dell'articolo 54,
comma 7, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e
della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui
all'articolo 1,
comma 2, della legge
6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello
svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l'ufficio
procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della
prevenzione di cui all'articolo 1,
comma 7, della legge
n. 190 del 2012.
4. Ai fini
dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di
comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità
nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito
dall'articolo 1,
comma 2, lettera d), della legge
n. 190 del 2012.
5. Al personale delle
pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di
trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena
conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento
annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali
ambiti.
6. Le Regioni e gli
enti locali, definiscono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le
linee guida necessarie per l'attuazione dei principi di cui al presente
articolo.
7. Dall'attuazione
delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli
adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Art. 16 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice
1. La violazione degli
obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri
d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni
contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal
piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale,
civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di
responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare,
nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle
sanzioni.
2. Ai fini della
determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente
applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla
gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche morale,
derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le
sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai
contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate
esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità
del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi
ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5,
comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La
disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva
negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti
meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi
possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili
in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.
3. Resta ferma la
comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla
legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
4. Restano fermi gli
ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei
pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti
collettivi.
Art. 17 Disposizioni finali e abrogazioni
1. Le amministrazioni
danno la più ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio
sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite
e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o
collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e
di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici
dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche
professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione.
L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro
o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa
sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del
codice di comportamento.
2. Le amministrazioni
danno la più ampia diffusione ai codici di comportamento da ciascuna definiti ai
sensi dell'articolo 54,
comma 5, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 secondo le medesime modalità previste dal
comma 1 del presente articolo.
3. Il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 28
novembre 2000, recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10
aprile 2001, è abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
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